Il Direttore Generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività delle direzioni regionali agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di governo e il coordinamento dell’azione amministrativa, delle attività e degli uffici. Il Direttore generale, in particolare: - assicura il supporto tecnico all’attività di indirizzo e controllo della Giunta, ivi compresa la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali alle direzioni regionali; - provvede al coordinamento delle attività delle direzioni, al fine di garantire l’efficiente e l’efficace esecuzione dell’indirizzo politico-amministrativo, mediante la conferenza dei Direttori regionali di cui al comma 3; - avvia l’istruttoria dell’iniziativa legislativa e regolamentare in materia di organizzazione regionale; - coordina l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall’organo politico; - coordina l’attività amministrativa curando il raccordo tra le direzioni regionali e le agenzie; - svolge le funzioni previste nell’allegato “H” per il conferimento degli incarichi di direttore regionale, nonché degli incarichi di dirigente delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni; - partecipa alla Conferenza di coordinamento di cui all’articolo 3; - adotta le direttive indirizzate ai direttori regionali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge di organizzazione, per l’istituzione delle strutture organizzative di base; - adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza ed esercita i relativi poteri di spesa; - cura gli adempimenti relativi all'individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza interna regionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando il coordinamento e l'armonizzazione tra i procedimenti autorizzativi ricompresi nelle conferenze di servizi decisorie; cura gli adempimenti relativi alla individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale nonché gli ulteriori adempimenti nell'ambito delle conferenze regionale e permanente previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), assicurando il raccordo organizzativo tra i lavori delle conferenze regionale e permanente con le attività dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio; -coordina l’attuazione, da parte delle direzioni regionali, delle iniziative di semplificazione e di reingegnerizzazione dei processi e delle procedure amministrative.